martedì 7 ottobre 2014

CRONACA DI UNA PETIZIONE SULLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Lecce 17 giugno 2014 A Lecce abbiamo raccolto le firme con una petizione basata sulle norme dello statuto comunale che lo consente perché bastano due proponenti.
Abbiamo raccolto ben 881 firme di cittadini. Abbiamo depositato presso il comune le firme raccolte per la modifica di alcune norme dello statuto comunale in modo da consentire una attiva ed attenta partecipazione dei cittadini, di associazioni, comitati etc. etc. alle scelte riguardanti la comunità cittadina.
La commissione preposta si è riunita in data 03 giugno 2014 ed ha dichiarato ammissibili alla valutazione successiva tutti i punti della petizione di iniziativa popolare e perciò i seguenti punti della petizione:
1) REFERENDUM PROPOSITIVO SENZA QUORUM
2) REFERENDUM ABROGATIVO SENZA QUORUM
3) REFERENDUM CONSULTIVO SENZA QUORUM
4) MODIFICA DEI LIMITI DEL REFERENDUM (in parte)
5) BILANCIO PARTECIPATIVO
6) DIARIO DELL’ASSESSORE
7) TRASPARENZA DELLE COMMISSIONI
8) CONSIGLIO COMUNALE APERTO AI CITTADINI
(* vedi nota sotto: testo completo della petizione )
Ha invece dichiarato inammissibile alla discussione la proposta concernente la modifica del comma 1 art 20 statuto perché in contrasto con l'art. 75 Cost.
E' sembrato un buon inizio.
Ma qualcuno ha pensato bene di presentare al comune di Lecce una impensabile ed imperdonabile richiesta di revoca in autotutela del provvedimento della commissione che aveva già dichiarato ammissibili gran parte dei punti della petizione.
E non si è trattato di un qualcuno di partiti politici avversari del nostro movimento delle 5 stelle e speranze ma del primo firmatario della petizione che ha chiesto la revoca in autotutela come se il comune avesse leso un qualche diritto o interesse qualificato che non ha leso.
La ragione di una tale improvvida iniziativa è assolutamente incomprensibile.
La pubblica amministrazione può procedere a revoca in autotutela in presenza di un possibile o probabile danno a terzi o anche erariale o per sopravvenute ragioni della più varia natura che non rendano più conveniente ovvero opportuna una precedente scelta dell' amministrazione; il cittadino o il soggetto che veda leso il suo diritto o interesse legittimo può chiedere che la p.a. revochi in autotutela l' atto pregiudizievole ma ci deve essere una lesione giustiziabile con domanda al giudice competente.
Nulla di tutto questo è avvenuto.
Gli studenti di giurisprudenza tra le prime nozioni apprendono appunto che per agire ci deve essere un interesse che sia conseguenza di una lesione del diritto o dell'interesse anche di natura diffusa.
Ma nel nostro caso non c'è un provvedimento lesivo e non c'è un qualche soggetto leso perché la petizione è un mero atto di proposta che non crea vincoli obbligatori né onera la p.a. insomma una iniziativa improvvida che rischia di vanificare il buon lavoro di tanti attivisti.
Vi terremo informati sugli sviluppi.
M5S ATTIVISTI LECCE
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* nota: TESTO COMPLETO DELLA PETIZIONE:
PETIZIONE DI INIZIATIVA POPOLARE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI LECCE
(ART.15 STATUTO COMUNALE)

I sottoscritti cittadini, in attuazione dei principi costituzionali e normativi ed in considerazione di quanto previsto nei principi fondamentali e negli art. 2 e 9 dello Statuto Comunale, in materia di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed alla gestione della cosa pubblica, rivolgono al Presidente del Consiglio Comunale la seguente petizione, composta, disgiuntamente,dai punti sotto elencati. Pertanto voglia il Consiglio Comunale:
1) REFERENDUM PROPOSITIVO
• sostituire l'art. 17 dello statuto comunale con il seguente:

“È indetto referendum popolare propositivo per deliberare in tutto od in parte un nuovo atto amministrativo oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento vigente, quando lo richiedono il 2% degli elettori. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di esito positivo, il Consiglio Comunale è tenuto a dare attuazione all’esito del referendum entro 90 giorni dallo spoglio delle schede. Il Consiglio Comunale non può modificare o derogare il risultato del referendum propositivo prima che siano trascorsi 10 anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato del referendum propositivo è modificabile o derogabile da un altro referendum in qualsiasi momento.”
2) REFERENDUM ABROGATIVO
• sostituire l’art.18 dello statuto comunale con il seguente:

“È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di un atto amministrativo quando lo richiedano almeno il 2% degli elettori. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Il regolamento determina le modalità di attuazione del referendum.”
3) REFERENDUM CONSULTIVO
• aggiungere all’art.16 comma 1 dello statuto comunale il punto c):“ dal 2% del corpo elettorale”.

4)MODIFICA DEI LIMITI DEL REFERENDUM
• aggiungere al comma 3 dell’art. 19 dello Statuto Comunale :

”salvo quanto previsto dal successivo proposto comma 5 art. 20 statuto comunale”.
• sostituire il Comma 1 dell’art. 20 con il seguente:

“Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale e non possono in alcun caso confliggere né con le disposizioni inderogabili del diritto internazionale, né con i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, né con il dettato della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, né con il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nei Trattati dell’Unione Europea. Ciascuna iniziativa o referendum deve rispettare il principio dell’unità della forma e della materia.”
abrogare il Comma 4 dell’art. 20 dello Statuto Comunale.
Sostituire il Comma 5 dell’art. 20 dello Statuto Comunale con il seguente: “In assenza di specifica indicazione del proponente il referendum dovrà essere indetto in concomitanza con le altre operazioni elettorali se previste nell’arco dei dodici mesi successivi dalla data di deposito delle firme.”

5)BILANCIO PARTECIPATIVO
• di introdurre nello statuto comunale il seguente articolo:

“Il comune facilita la partecipazione dei cittadini nel decidere come utilizzare parte delle risorse economiche con il bilancio socio-partecipativo. Tramite tale forma di partecipazione l'amministrazione comunale promuove la trasparenza e l'assunzione di responsabilità tanto per le spese pubbliche quanto per le possibilità di risparmio. Le modalità di coinvolgimento della cittadinanza verranno stabilite con apposito regolamento, scritto da una commissione mista di consiglieri e cittadini, che sarà composta da 10 Consiglieri Comunali indicati dal Presidente del Consiglio equamente distribuiti tra maggioranza e minoranza, e 30 cittadini individuati tramite sorteggio in un elenco di soggetti dichiaratisi disponibili. Tale Commissione deve tenersi entro 60 giorni dall'introduzione di tale articolo nello Statuto Comunale. Quanto deciso dal bilancio partecipativo ha valore vincolante e l'amministrazione comunale deve attuare tale volontà popolare, senza indugi.”
6)DIARIO DELL’ASSESSORE
• istituire il diario dell’assessore tenendo conto delle linee guida della legge n.33/2013 sulla trasparenza con il quale rendere pubblici tutti i provvedimenti e le movimentazioni economiche dell’assessorato.

7)TRASPARENZA DELLE COMMISSIONI
• deliberare che le riunioni delle Commissioni Consiliari avvengano in diretta streaming e che siano anche on-demand.

8)CONSIGLIO COMUNALE APERTO AI CITTADINI
• istituire il Consiglio Comunale Aperto. Tale seduta ha carattere straordinario ed è aperta a tutti . Tale Consiglio potrà essere indetto dal Presidente del Consiglio, da 1/3 dei Consiglieri e su richiesta di almeno 250 cittadini residenti, nella sua sede abituale o anche in luogo diverso, per rilevanti motivi d’interesse della comunità relativi a bisogni e richieste dei cittadini. In particolare il consiglio aperto dovrà essere obbligatoriamente convocato in occasione dell’approvazione del bilancio previsionale, consuntivo e dei piani urbanistici. Il Presidente garantisce la piena libertà di espressione di tutti i presenti. Durante le sedute possono essere approvate mozioni, ordini del giorno e deliberazioni su argomenti di competenza del Consiglio Comunale.
La data di convocazione del Consiglio comunale “aperto ai cittadini” deve essere portato a conoscenza della cittadinanza almeno trenta giorni prima della data di convocazione.
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